Il conflitto d’interessi nelle società nelle assemblee condominiali

3/19/20268 min read

Nella realtà quotidiana si possono sovrapporre le esigenze di una collettività di persone, titolari di determinati interessi, con le esigenze personali di individui che, per un motivo o per un altro, sono chiamati a tutelare gli interessi della collettività stessa

Tale situazione, più comune di quanto si pensi, non riguarda solo la pubblica amministrazione, ma anche le realtà societarie e condominiali. Ed è proprio in questi casi che la disciplina del conflitto d’interesse mostra la sua funzione più spiccata: evitare il rischio che un interesse “secondario” possa arrecare un pregiudizio a coloro che, legittimamente, detengono un interesse con esso contrastante

Tuttavia non sempre risulta di immediata evidenza capire quando un tale contrasto determini un situazione di conflitto d’interesse giuridicamente rilevante e quando, invero, tale conflitto risulta solo apparente

Le questioni trattate riguarderanno i seguenti profili:

1. Cosa è il conflitto d’interessi? Il conflitto d’interessi nelle Società!

2. Quando si può verificare un conflitto d’interesse in un contesto condominiale?

3. Conclusioni e rimedi: come tutelarsi!

1. Il conflitto d’interessi nelle società di capitali

Per poter qualificare un conflitto d’interessi giudicamene rilevante non bisogna solamente riscontrare una mera contrapposizione tra interessi incompatibili, ma occorre svolgere una valutazione ulteriore circa le ripercussioni a cui quel contrasto può portare

Un primo punto di riferimento lo si ricava dall’articolo 2373 del Codice Civile, il quale sancisce che, con riferimento alle Società per azioni, “la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile, qualora possa recarle danno

Si osserva quindi come tale norma riesca a identificare i tratti essenziali dell’istituto in esame, ossia:

  • il fatto che il voto di chi si trova nella posizione di conflitto d’interesse abbia avuto un ruolo determinante nella decisione

  • che la delibera, così formata, abbia arrecato un danno alla società (e quindi agli interessi dei soci di cui essa è portatrice)

Questi due elementi, da intendersi come cumulativi, contribuiscono a creare in chiave sistematica una definizione giuridica di conflitto d’interessi di carattere generale, utilizzabile anche in contesti differenti da quello societario

Cosa NON è il conflitto d’interessi

Mediante una lettura a contrario si può anche comprendere quando una mera contrapposizione d’interessi non qualifichi giuridicamente una decisione viziata e annullabile

  • In particolare non si verterà in una situazione di conflitto d’interessi qualora una decisione assembleare venga presa da un soggetto che effettivamente sia depositario di interessi personali differenti da quelli propri della collettività, ma che non abbia avuto un ruolo determinante nella decisione finale. Sul punto si consideri il caso in cui la delibera sarebbe stata comunque approvata dalla restante maggioranza del collegio, anche eliminando ipoteticamente il singolo voto dal computo del quorum deliberativo (c.d. “prova di resistenza”)

  • Analogamente non sarà impugnabile la decisione che, seppur presa con il contributo decisivo del soggetto in conflitto d’interessi, non arrechi in concreto alcun danno (patrimoniale o anche non patrimoniale) alla collettività

Di medesimo tenore è l’art. 2479 ter, comma 2 del Codice Civile che, con riferimento alle decisioni prese dai soci di una Società a responsabilità limitata, stabilisce la loro impugnabilità “qualora possano recare danno alla società” e siano assunte “con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società

Sul punto la giurisprudenza (Cassazione civile sez. I, 23/04/2024, n. 10889) ha stabilito come la situazione di conflitto di interessi tra socio e società presupponga che il primo si trovi nella condizione di essere portatore di un interesse antagonista con quelli istituzionale della Società, tale per cui non si possa realizzare l'uno se non sacrificando l'altro

Nel caso esposto nella sentenza, tuttavia, sebbene la delibera abbia avuto ad oggetto proprio la quantificazione del compenso dello stesso amministratore, ed egli abbia partecipato alla stessa (in veste di socio), tale delibera non è stata giudicata invalida per conflitto di interessi, non avendo comportato di per sé un pregiudizio all'interesse sociale (anche perché oggetto della delibera era la riduzione del compenso dell’amministratore, proprio a causa delle difficoltà economiche in cui la stessa società verteva in quel periodo)

Inoltre si può osservare che, seguendo la logica della stessa pronuncia, anche qualora la delibera avesse avuto ad oggetto l’aumento del compenso dell’amministratore, anche in questo caso non ci si sarebbe trovati automaticamente in una situazione di conflitto d’interessi invalidante, qualora l’adeguamento fosse stato:

- coerente con l’attività svolta dall’amministratore negli anni passati

- proporzionato

- compatibile con la situazione economica della società

Ulteriori esempi di conflitto d’interessi potrebbero inoltre ravvisarsi nei seguenti casi:

  • Un amministratore che favorisca un familiare per un incarico interno: qualora Il CdA assuma un prossimo congiunto dell’amministratore per una carica dirigenziale, tale assunzione potrebbe compromettere l’interesse della società nella scelta dei migliori candidati, non avendo seguito nella selezione del candidato una serie di criteri oggettivi di selezione. Di contro non si verterà in un conflitto d’interessi qualora la scelta del familiare abbia seguito una serie di criteri (valutazione del curriculum, esperienza pregressa sul campo) che siano oggettivi e documentabili

  • Amministratore che voti a favore della stipula di un contratto con un’azienda di cui è proprietario: qualora un amministratore di una S.p.a. proponga e voti l’affidamento di forniture a una società di cui possegga quote, questo fattore non sarebbe di per sé idoneo a configurare una situazione i conflitto d’interessi, qualora sia dimostrabile che, nonostante l’interesse “secondario” dell’amministratore (che nella decisione abbia indubbiamente visto un’opportunità di guadagno personale) lo stesso contratto sia stato redatto secondo criteri oggettivi e ponderati (ad esempio a seguito di una valutazione in base al criterio del prezzo più vantaggioso, a confronto con le proposte di altre aziende di fornitura)

2. Conflitto d’interesse in condominio

Sebbene in ambito condominiale il Codice civile non detti alcuna disciplina con riferimento al conflitto d’interessi, la giurisprudenza nel tempo ha applicato per analogia i criteri generali del diritto societario

La sede in cui possono verificarsi più frequentemente tali situazioni conflittuali in un contesto condominiale è il momento dell’approvazione di una delibera durante la riunione dell’assemblea condominiale. In tale circostanza può infatti accadere che un condomino sia depositario di interessi personali in contrasto con quelli della collettività, come ad esempio per l’affidamento di lavori di ristrutturazione di parti comuni dell’edificio a una ditta di cui egli è titolare, o l’esenzione dal pagamento di lavori di ristrutturazione di una parte comune con aumento proporzionale degli oneri per gli altri condomini

Sul punto la giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, n. 25680) ha stabilito che la deliberazione approvata sarà invalidasoltanto se risulti dimostrata una sicura divergenza tra l'interesse istituzionale del condominio e le specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti e abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare

Anche in questo caso quindi il Giudice dovrà valutare l’incidenza concreta del voto sulla formazione della maggioranza, mediante una verifica:

  • della determinatività del quorum, con riferimento ai condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio

  • la dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione

Peraltro la giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 25/01/2018, n. 1853) ha anche evidenziato come, a differenza di quanto previsto nel diritto societario “i condomini in potenziale conflitto di interessi con il condominio possono, e non devono, astenersi dall'esercitare il diritto di voto”. Per cui mentre in ambito societario l’art. 2373 c.c., al comma 2 prevede uno specifico obbligo di astensione, la normativa condominiale non stabilisce il medesimo obbligo in capo al condomino in potenziale conflitto d’interesse, che quindi potrà decidere di astenersi o meno. Ma ciò non impedirà comunque di valutare successivamente la delibera come invalida, qualora il voto stesso sia stato caratterizzato dalle caratteristiche già evidenziate (dannosità e determinatezza per la decisione)

Il caso dell’Amministratore condominiale

Nel contesto assembleare sovente capita che durante la redazione dell’ordine del giorno l’Amministratore del condominio fissi come punti da discutere questioni relative a lavori di ristrutturazione, o comunque questioni per cui egli stesso possa conseguire una opportunità di guadagno

Il caso classico riguarda l’affidamento di lavori in appalto a una ditta di cui egli stesso sia proprietario; ma può anche capitare che egli voglia far approvare dei lavori di ristrutturazione di parti comuni, su cui comunque percepirà un compenso in termini percentuali (in genere il 2 o il 3 % dell’importo complessivo) proprio per la carica che ricopre

In questo caso la giurisprudenza (Cassazione civile sez. II, 9/05/2023, n. 12377) ha chiarito come debba “escludersi la configurabilità di tale conflitto con riguardo all'amministratore di condominio, atteso che quest'ultimo presenzia ma non partecipa all'assemblea e non ha diritto di voto, salva l'ipotesi che sia egli stesso condomino

Per cui, qualora l’amministratore abbia abusato del suo ruolo al fine di far approvare una delibera per lui economicamente conveniente, ciò non potrà determinare la caducazione della stessa in quanto il conflitto di interessi che la legge prende in considerazione come causa di annullamento della deliberazione assembleare è solo quello rinvenibile tra coloro che partecipano al voto e concorrono attivamente a alla formazione della volontà collettiva

Tuttavia, come altresì espresso dalla stessa giurisprudenza sul punto, ciò non esclude comunque che vi siano altre vie per poter contestare un comportamento abusivo di tale tipo in capo all’amministratore, tra cui il rimedio previsto dall’art. 1129 c.c., comma 11, instaurando un procedimento giudiziale volto alla revoca dell'amministratore

3. Conclusioni e Rimedi

In definitiva, ciò che fa davvero la differenza, tanto nelle società quanto nel contesto condominiale, nella corretta gestione di situazioni di conflitto d’interessi sta nella capacità da parte dell’organizzazione di riconoscerlo, dichiararlo e gestirlo con trasparenza

Regole chiare, comportamenti corretti e un controllo consapevole da parte dei soggetti coinvolti rappresentano gli strumenti essenziali per evitare che l’interesse personale prevalga su quello comune. Solo in questo modo è possibile tutelare la fiducia della collettività — vero collante di ogni organizzazione — riuscendo a garantire l’equilibrio tra efficienza decisionale e correttezza sostanziale

Come si possono gestire situazioni di conflitto d’interesse?

La gestione del conflitto d’interessi si articola su più livelli, tra rimedi giuridici tipizzati e strumenti di prevenzione negoziale

1. Rimedi giuridici

In molti casi, l’ordinamento offre già rimedi efficaci, quali:

  • Sanzioni penali: come per il reato di Peculato (art. 314 c.p.), quando il conflitto d’interesse sfoci nell’appropriazione di beni pubblici gestiti dal funzionario; o anche per il reato di Indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter c.p.), ove il conflitto d’interesse può costituire il contesto nel quale il soggetto devia risorse pubbliche verso interessi propri o di terzi a lui collegati

  • Annullamento del contratto: come il caso del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato (art. 1394 c.c.), che può essere annullato se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo

  • Risarcimento del danno: qualora una persona intavoli una contrattazione con un’altra solo per “distrarla” da un’altra trattativa a cui egli è interessato, ciò può configurare una responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.), con conseguente rimedio risarcitorio per danno da “interesse negativo”

2. Clausole contrattuali

Laddove gli strumenti previsti dalla legge non siano sufficienti o tempestivi, è possibile intervenire in via preventiva attraverso un’attenta disciplina del rapporto contrattuale, mediante l’inserimento di:

  • Patti di non concorrenza: con cui una parte si impegna a non svolgere in proprio o per terzi una attività lavorativa in concorrenza con quella dell’organizzazione per cui ha lavorato

  • Obblighi di riservatezza: utili per poter proteggere il patrimonio informativo e commerciale dell’impresa acquisito durante l’attività lavorativa (es. il know how aziendale)

Tali strumenti, tuttavia, devono essere strutturati nel rispetto di criteri di proporzionalità, determinatezza e limitazione temporale. Diversamente, il rimedio non assurgerebbe più a strumento di tutela degli interessi dell’organizzazione, ma a mezzo di carattere abusivo o vessatorio e, quindi, invalido per legge

Sul punto una chiara normativa è prevista dall’art. 2125 c.c. in ambito lavoristico, secondo cui “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo

Inoltre il comma 2 specifica che “la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata

3. Strumenti di sensibilizzazione del personale

Accanto alla dimensione giuridica, assume un ruolo decisivo la prevenzione culturale, soprattutto mediante la diffusione di Politiche aziendali chiare, e diffuse mediante comunicazioni scritte (codici etici pubblicati sul sito internet o affissione in bacheca di direttive contenenti le ripercussioni sanzionatorie interne in caso di trasgressione) o verbali (sessioni formative o comunicazioni informali al personale)

Inoltre, con riferimento alle comunicazioni scritte, appare opportuno prevedere una tassonomia, ancorché non esaustiva, delle fattispecie suscettibili di integrare situazioni di conflitto di interessi. A titolo meramente esemplificativo:

· Accettazione di utilità da parte di clienti o fornitori: deve essere fatto divieto ai membri del personale di accettare regali, benefici o altre utilità da clienti o fornitori, qualora tali vantaggi siano idonei a compromettere l’imparzialità delle decisioni aziendali o a determinare un indebito favoritismo

· Utilizzo di informazioni privilegiate (insider trading): l’utilizzo, diretto o indiretto, di informazioni privilegiate per finalità personali o per procurare vantaggi a terzi costituisce una condotta illecita

· Obblighi di non concorrenza e di riservatezza: tali obblighi, oltre ad essere disciplinati mediante apposite clausole contrattuali, devono essere richiamati e rafforzati all’interno delle policy aziendali, con previsione di adeguate sanzioni disciplinari in caso di violazione da parte del prestatore di lavoro