two people shaking hands in front of a laptop

Risarcimento del danno

v Mediazione

v Transazione

v Negoziazione

Risarcimento del danno patrimoniale

v Risarcimento del danno non patrimoniale 

1. Danni patrimoniali

  • sono quegli eventi che riducono o alterano il patrimonio economico del danneggiato

Le figure di danno patrimoniale sono distinte in 2 categorie:

 o Danno emergente: rappresenta la diminuzione concretamente avvenuta nel patrimonio del danneggiato, come le spese sostenute o i beni perduti a causa dell'evento (spese mediche, costi di riparazione del bene, il valore del bene distrutto, anticipazioni non rimborsate, ecc)

 o Lucro cessante: rappresenta il mancato guadagno che il danneggiato avrebbe ottenuto se l'evento dannoso non si fosse verificato (come le opportunità economiche che il creditore non ha potuto sfruttare o le successive e sicure perdite che da quell’evento interverranno)

Su questo profilo la giurisprudenza ha elaborato il c.d. danno da perdita di chance, ossia quella particolare figura risarcimento del danno derivante dal fatto che, a causa del comportamento illecito altrui, il danneggiato si sia visto privato della concreta possibilità di conseguire ulteriori vantaggi economici o risultati favorevoli

Eventi che possono comportare una di perdita di chance 

- l’intervento chirurgico o la diagnosi ingiustificatamente tardiva, che abbia impedito al paziente di aumentare le sue chance di sopravvivenza

- l’incidente stradale subìto da un soggetto mentre stava per raggiungere la sede di un'azienda per un colloquio di lavoro, che a causa dell'incidente non ha potuto svolgere

- l’imprenditore che abbia perso un’opportunità di vendita o di collaborazione a causa di un comportamento doloso o negligente di un altro soggetto (pubblicità ingannevole o ritardo nella consegna di un prodotto)

- il candidato escluso da un concorso pubblico a causa di un errore procedurale di un'agenzia

2. Danni non patrimoniali

  • sono quei danni riferibili ad aspetti morali, fisici o psichici che, pur non avendo un impatto diretto sul patrimonio del danneggiato, sono suscettibili di valutazione economica

I danni non patrimoniali risarcibili possono riguardare:

 o Aspetti che colpiscono direttamente la sfera esistenziale, morale, fisica o psichica di una persona. Si riferiscono a un danno che riguarda il soggetto direttamente interessato (danni risarcibili iure proprio)

 o Danni che sono stati patiti da un’altra persona e che quindi si trasmettono come diritto di credito ai suoi eredi o aventi causa in caso di decesso del danneggiato (danni risarcibili iure hereditatis)

Un tipico caso di danno risarcibile iure hereditatis è quando una persona abbia subìto un intervento chirurgico mal eseguito, da cui ne sia derivata una sofferenza ulteriore prima del decesso. Questo danno sarà valutato economicamente e verrà trasmesso agli eredi

                                                                  Esempi di danni non patrimoniali risarcibili

- Danno biologico: è la lesione della integrità psicofisica della persona. Si misura in percentuale di invalidità e riguarda aspetti come dolore, sofferenza, limitazioni funzionali, ecc

- Danno morale: è il dolore, la sofferenza psichica, il turbamento emotivo provocato dall’evento dannoso. Può derivare da incidenti, perdita di persone care, danni alla reputazione, ecc

- Danno da perdita del rapporto parentale: si riferisce al pregiudizio subito dai figli o dai genitori per la perdita o lesione del rapporto affettivo

- Danno da perdita della capacità genitoriale: si tratta di un danno esistenziale causato dalla mancanza della figura genitoriale nella vita del figlio. Questa perdita può derivare da abbandono, trascuratezza, violazione dei doveri genitoriali o abuso di potere da parte del genitore

- Danno alla vita di relazione: si riferisce alla compromissione della capacità di relazionarsi socialmente e affettivamente a causa di lesioni o malattie

- Danno “da lucida agonia”: si riferisce al dolore e alla sofferenza che una persona può provare mentre si trova in una fase di estrema sofferenza prima della morte. Si tratta del danno subìto dalla persona che, pur essendo in fin di vita, è ancora cosciente e può percepire il dolore, l'angoscia o la paura legati alla propria condizione. Questo tipo di danno viene riconosciuto e risarcito agli eredi della persona deceduta, in quanto rappresenta una sofferenza che la persona deceduta ha vissuto consapevolmente in un momento molto delicato

La richiesta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un fatto illecito (sinistro stradale, danno da imperizia medica, danno derivanti dall’inadempimento di una prestazione contrattuale, danno derivante da un fatto di reato, ecc) può portare a notevoli difficoltà per il suo ottenimento, derivanti il più delle volte dal fatto che il responsabile non sia disposto ad attribuirsi la piena responsabilità dell’evento o ad accettare la quantificazione del danno predisposta dal soggetto danneggiato

Una volta accertata la sussistenza di un fatto illecito, e che da quel fatto ne sia derivato un danno alla persona (nesso eziologico), i danni che possono essere richiesti come risarcimento sono: